STATUTO
Art.1 - E’ costituita l’associazione “A.N.S.A.P. associazione nazionale per lo sviluppo delle attività paranormali”, è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto.
Art.2 - L’associazione a.n.s.a.p. persegue i seguenti scopi:
    • Ricerca e riconoscimento dei soggetti capaci di fenomeni riconducibili al paranormale o quanto meno non spiegabili
    • Ampliare la conoscenza delle scienze parapsicologiche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni
    • Allargare gli orizonti di comprensione delle scienze parapsicologiche formando insegnanti, operatori, programmi didattici che sviluppino l’educazione al paranormale riconducendola a valori sociali
    • Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale di diffusione educativa.
Art.3- L’associazione a.n.s.a.p. per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
    • Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti
    • Attività di formazione: corsi di apprendimento, aggiornamento teorico pratico per insegnanti, operatori, educatori, istituzione di gruppi di studio e ricerca. Corsi e metodologie di apprendimento per lo sviluppo delle attività paranormali
    • Attività sociale: incontri, dibattiti con persone dotate di particolari doti riconducibili all’attività paranormale, sperimentazione diretta delle varie fenomenologie
    • Attività editoriali: pubblicazione e diffusione di bollettini, atti, convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4 - L’associazione a.n.s.a.p. è offerta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
    1. Soci simpatizzanti: persone o enti che condividono lo spirito e gli ideali senza tuttavia partecipare ad alcuna delle attività sociali, ragione per cui l’adesione è completamente gratuita
    2. Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a versare la quota associativa ordinaria per anno solare, stabilita dal Consiglio Direttivo, che dà diritto di accesso alle attività dell’associazione previa richiesta
    3. Soci sostenitori: persone o enti che si impegnano a versare la quota associativa per anno solare stabilita dal Consiglio Direttivo, che da diritto di partecipazione e convocazione a tutte le attività associative
    4. Soci onorari: persone o enti che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e consolidamento dell’associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non soggetto a rivalutazione
Art. 5 - L’ammissione dei soci sostenitori ed onorari è vincolata a delibera da parte del Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro 30 giorno al Consiglio dei Probiviri
Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provedimento entro trenta giorni al Consiglio dei Probiviri.
Art. 7 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in alcuna forma.
Art. 8 - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    • Beni immobili e mobili
    • Contributi
    • Donazioni o lasciti
    • Rimborsi
    • Attività marginali di carattere commerciale produttivo
    • Ogni altro tipo di entrata
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote d’associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea che ne delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce di bilancio dell’organzizzazione. L’assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9 - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo o quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.
Art. 10 -  Gli organi dell’Associazione sono:
    • L’Assemblea dei soci
    • Il Consiglio Direttivo
    • Il Presidente
    • Il Collegio dei revisori
    • Il Collegio dei Probiviri
Art. 11 - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12 - L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
    • Elegge  il Consiglio Direttivo, il Consiglio dei Revisori, il Consiglio dei Probiviri
    • Approva il bilancio preventivo e consuntivo
    • Approva il regolamento interno
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto di tre membri eletti dall’assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione a.n.s.a.p. . Si riunisce in media due volte l’anno ed è convocato da
    • Il Presidente
    • Da almeno due dei componenti, per richiesta motivata
    • Richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
    • Predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea
    • Formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione
    • Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d’entrata relative al periodo di un anno
    • Elaborare il bilancio preventivo  che deve contenere suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo
    • Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie dei soci
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione.
Art. 15 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione. Può aprire e chiudere conti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Il colleggio dei revisori è composto di tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 17 - Il colleggio dei probiviri è composto di tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 18 - lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge  23/12/96 n. 662
Art. 19 - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate
Art. 20 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

 A.N.S.A.P.

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Sito: www.ansap.org
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